Country By Country Reporting (CbCR)

Di cosa si tratta?
Strumento finalizzato a rendere disponibili i principali dati quantitativi del gruppo multinazionale, consentendo alle amministrazioni fiscali di migliorare il processo di valutazione dei rischi connessi ai prezzi di trasferimento.

Premessa

La direttiva n. 2016/881/UE del 25 maggio 2016 (la “Direttiva 2016/881”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 3 giugno 2016 (cfr. contenuti correlati), ha apportato alcune rilevanti modifiche alla direttiva n. 2011/16/UE (la “Direttiva 2011/16”), che disciplina lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale. In particolare, la Direttiva 2016/881 ha esteso l’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni introducendo nel testo della Direttiva 2011/16 l’art. 8-bis bis, rubricato “Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese”. Si tratta di una misura finalizzata a consentire alle amministrazioni finanziarie degli Stati membri:
  1. l’acquisizione delle informazioni necessarie per effettuare una valutazione del rischio sui prezzi di trasferimento dei gruppi di imprese multinazionali di maggiori dimensioni, che, a tal fine, saranno tenute a presentare la cd. “rendicontazione paese per paese” o “Country by country reporting” (“CbCR”);
  2. lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni contenute nel CbCR.

Chi è soggetto

L’art. 1, comma 145 della Legge di Stabilità 2016, in conformità con il Model Legislation, prevede che debbano presentare annualmente il CbCR le società controllanti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
  1. residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”);
  2. obbligo di redigere il bilancio consolidato;
  3. fatturato di gruppo superiore a Euro 750.000.000;
  4. assenza di un socio di controllo diverso da persone fisiche;
  5. controllate se controllante residente in Paese senza accordo CBC con Italia.

Cosa può fare MIT

  1. supportare nell’adeguamento ai nuovi requisiti
  2. fornire strumenti IT e metodologie
  3. analizzare i risultati del Country by Country Reporting (CbCR)

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